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La politica si è seduta sul Paese, impedendo al Paese di crescere  -  Walter Veltroni




Auto-Satira di Clemente Mastella

31-01-2008 @ 12:01,Satira Politica,Admin,Commenti (0)

Abbiamo pensato di raccogliere alcune frasi celebri di Clemente Mastella; frasi che Mastella lascia come testimonianza della sua fibra politica ai posteri.

Avevamo solo un dubbio: in che categoria pubblicare l'articolo sulle frasi più famose (sic!) di Clemente Mastella?

Il dubbio si è sciolto presto: non potevamo che pubblicarle nella sezione "Satira Politica".

Molte frasi di Mastella, infatti, se non si citassero le fonti sembrerebbero inventate da un comico per fare della satira politica su Clemente Mastella.

Non è così: le frasi che seguono sono state veramente pronunciate da Clemente Mastella: si tratta dunque di un fenomeno di auto-satira politica mastelliana.


Auto-satira politica di Clemente Mastella
Clemente Mastella al giudice Maffei, 18 gennaio 2008
«È sconvolgente che un giudice incompetente arresti le persone ammazzando così famiglie. Io posso difendermi pubblicamente attraverso voi giornalisti, però gente come questa comporta drammi umani nelle famiglie. Un giudice che è diventato una macchietta su Youtube.»

Clemente Mastella si rivolge verso alcuni dimostranti che protestavano per la richiesta di trasferimento di De Magistris
«Pensavo foste 50 mila, invece siete cinque stronzi...»
Frase riportata dal Corriere della Sera dell'8 ottobre 2007

Clemente Mastella sulla lealtà politica e sulla fedeltà al Governo Prodi
«A Prodi dico che dal mio gruppo non arriverà nessuno sgarbo. Siamo politici leali.»
Frase riportata dal Corriere Della Sera del 5 ottobre 2007.

Clemente Mastella sullo stipendio dei parlamentari
«Non so se siamo pagati troppo, probabilmente un pò meno del giusto.»
Frase riportata da La Stampa del 3 ottobre 2007

Clemente Mastella sulle "poltrone politiche"
«Non so dove capito. Può darsi pure in quarta fila. L'importante è sedersi. Non perdere mai la sedia.»
Frase riportata dal Corriere della Sera del 7 dicembre 2006

Clemente Mastella sulle dimissioni dal Governo Prodi
«Se l'Udc pensa che io mi dimetta dal Governo vuol dire che non hanno capito la mia idea politica.»
Frase riportata dal Corriere della Sera del 4 dicembre 2006



Si ringrazia il sito PensierieParole.it per le frasi di Clemente Mastella.

"Veltrusconi" si è spento

30-01-2008 @ 10:44,Politica Italiana,Admin,Commenti (0)

Avevamo già antipato tre giorni fa, a modo nostro, nell'articolo "Veltrusconi", la fine del "Veltrusconi" e del "Velrusconismo".

Avevamo fatto il solito esperimento di "tastare il polso" agli eventi attraverso una ricerca con Google e avevamo scritto: «l'interesse del web per "Veltrusconi" sta scemando».

Avevamo concluso l'articolo così: «Sembra che "Veltrusconi" si stia lentamente spegnendo e francamente non ci dispiace affatto...».

Oggi Concita De Gregorio, nell'articolo "L'idillio è già finito" che potete leggere su Repubblica.it, conferma le nostrec previsioni.



Continua

L'Italia è un Paese dalla memoria corta - Atto II

30-01-2008 @ 10:25,Non Solo Politica,Admin,Commenti (0)

In un post precedente, Berlusconi e il voto dei coglioni, abbiamo affermato che l'Italia è un Paese dalla memoria corta e abbiamo ricordato a chi ha votato Prodi alle ultime elezioni di essere un "coglione" (secondo l'autorevole opinione di Silvio Berlusconi).

In questo post facciamo un ulteriore esperimento per verificare quanto sia corta la memoria degli italiani.

Due mesi fa, il 25 novembre 2007, Silvio Berlusconi in collegamento telefonico con l'assemblea degli azzurri a Milano dichiarò: «La Cdl ormai era un ectoplasma».

Dieci giorni prima, il 16 novembre, «Gianfranco Fini, in una lettera aperta al Corriere della Sera, scriveva: Per il centrodestra, se non vogliamo che Prodi abbia gli anni contati, è davvero doveroso riflettere e cambiare strategia.[...]
Alleanza nazionale si augura che ciò accada in fretta e unitariamente, perché dividerci oggi sarebbe davvero imperdonabile. Al centrodestra serve una strategia semplice e chiara che parta da un dato politico tanto ovvio quanto fin qui pervicacemente negato da Berlusconi
».

Ora tutto il centrodestra, con l'eccezione di alcuni stimabili esponenti dell'UDC, Baccini tra tutti, nella prospettiva di riconquistare al più presto potere e poltrone rinnega tutto ciò che è stato detto solo due mesi fa e sbandiera coesione interna allo schieramento e fedeltà totale nello stesso leader degli ultimi 15 anni (sic), Silvio Berlusconi.

Perchè i rappresentanti del centrodestra possono permettersi tutto questo?

Perchè, come recita il titolo dell'articolo, "L'Italia è un Paese dalla memoria corta".

Noi siamo qui per aiutarvi a ricordare. Non dimenticheremo di essere dei "coglioni", non dimenticheremo le indagini per associazione mafiosa a Cuffaro, non dimenticheremo gli sputi in faccia di Barbato a Cusumano...

Ma non dimenticheremo neppure le colpe di Bassolino per l'immondizia che ha devastato la meravigliosa Campania e la adorata città di Napoli, non dimenticheremo i voltagabbana del governo Prodi, non dimenticheremo le intercettazioni a Mastella & family...

Perchè la grandezza di un Paese sta anche nella sua memoria e noi continuiamo a pensare che l'Italia sia un grande Paese.

Primarie USA: in Florida vincono Clinton e McCain

30-01-2008 @ 09:53,Politica Estera,Admin,Commenti (0)

La Florida incorona Hillay Clinton e George McCain.

Nelle file democratiche l'ex First Lady Hillary Clinton si è aggiudicata le primarie in Florida davanti a Barak Obama e John Edwards.

Tra i repubblicani il senatore il senatore dell'Arizona George McCain si è imposto dopo un testa a testa con l'ex governatore del Massachusetts Mitt Romney.

Rudolph Giuliani, l'ex sindaco di New York, è arrivato terzo e starebbe trattando un appoggio a McCain.

Berlusconi e il voto dei coglioni

29-01-2008 @ 09:56,Non Solo Politica,Admin,Commenti (1)

L'Italia, si sa, è un Paese dalla memoria corta.

Vediamo fino a che punto...

Appena due anni fa, alla vigilia del voto che avrebbe visto la vittoria di misura del centrosinistra, Berlusconi dichiarò che tutti gli elettori che avrebbero votato per Prodi erano dei "coglioni".

Berlusconi disse proprio così, "coglioni".

Ovviamente, come fa da 15 anni a questa parte, ha poi smentito dicendo che le sue dichiarazioni erano state travisate. Ma intanto aveva detto proprio "coglioni".

Ci aveva detto "elettori del centronistra, siete dei coglioni!".

Ora, che Berlsconi pensi che chi non lo adori sia un coglione è fatto assodato.

Dunque noi elettori convinti del centrosinistra non abbiamo speranze: siamo coglioni e basta!

Ma almeno abbiamo la soddisfazione (e la dignità) di non votare chi ci ha dato dei coglioni (Silvio Berlusconi).

Vorrie sapere però cosa ne pensano i cosiddetti elettori indecisi, coloro i quali non si sentono vicini nè al centrosinistra nè al centrodestra e decidono durante la campagna elettorale a chi dare il voto.

La domanda è questa: voi che avete votato per Prodi alle scorse elezioni e ora state pensando di votare per Berlusconi, avete semplicemente dimenticato (e noi stiamo qui a ricordarvelo) che Berlusconi vi ha dato dei coglioni o lo ricordate benissimo ma preferite comunque essere rappresentati da chi vi considera (o meglio vi ha considerato) coglioni?

P.S. In questo sito web chiunque può esprimere la propria opinione e scrivere un commento senza neppure la necessità di registrarsi. Ci farebbe piacere che tutti lasciassero la propria opinione su questo articolo perchè è un articolo che non parla solo di politica ma soprattutto di dignità. Se volete diteci che Berlusconi ha l'immunità di parola, diteci che noi di VeltroniPresidente.it siamo dei coglioni, diteci qualsiasi cosa... Ma diteci la vostra opinione!

Walter Veltroni da Napolitano

28-01-2008 @ 13:55,Walter Veltroni,Admin,Commenti (0)

Walter Veltroni, segretario del Pd, nel colloquio con in Presidente della Repubbliba Giorgio Napolitano, ha posto l'accento sulla necessità di dare stabilità al Paese.

Veltroni ha detto che «il momento richiede responsabilità da parte di tutti. Occorre stabilità. Il Pd propone di votare nella primavera 2009 e realizzare le riforme. Oppure tra qualche mese con una nuova legge elettorale.».

"CCCP" dei CCCP - Fedeli alla linea - Il testo

28-01-2008 @ 11:26,Testi Canzoni,Admin,Commenti (0)

Qualche visitatore ci ha chiesto mil testo della canzone CCCP dei CCCP, dall'album "Affinità divergenze tra il compagno Togliatti e noi (del conseguimento della maggiore età)".

Eccovi accontentati!

Testo del brano "CCCP" dei CCCP - Fedeli alla linea
Dall'album "Affinità divergenze tra il compagno Togliatti e noi (del conseguimento della maggiore età)"


"CCCP" dei CCCP - Fedeli alla linea
Come una malattia della pelle localizzata
o una irripetibile chance
un disturbo residuo
pravda pravda
rude pravo
tribuna ludu
KGB KGB
altro che nuovo
nuovo sensazionale
afferrare l'occasione propizia
indicare con una crocetta la qualità
la quantità desiderata
fedeli alla linea
fedeli alla linea
fedeli alla linea
CCCP CCCP
fedeli alla linea anche quando non c'è
quando l'imperatore è malato
quando muore o è dubbioso
o è perplesso
fedeli alla linea e la linea non c'è
fedeli alla linea e la linea non c'è
fedeli alla linea
fedeli alla linea
fedeli alla linea
CCCP CCCP
altro che nuovo
nuovo



Veltrusconi

27-01-2008 @ 11:38,Politica e Web,Admin,Commenti (0)

Nell'articolo Veltrusconi su Google il 23 novembre 2007 avevamo parlato per la prima volta del termine "Veltrusconi" scrivendo: "Il termine Veltrusconi sta conquistando velocemente il lessico giornalistico e non tarderà ad entrare nel linguaggio comune".

Il giorno 23 novembre 2007 avevamo ricercato il termine "Veltrusconi" su Google ottenendo 686 risultati e avevamo pubblicato lo screenshot da Google a testimonianza di quanto affermato.

Avevamo chiuso l'articolo azzardando una previsione: "Siamo pronti a scommettere che in poche settimane, forse in pochi giorni, Google mostrerà oltre 1000 pagine che parlano di Veltrusconi...".

Il 29 novembre 2007 avevamo replicato l'esperimento e la nostra previsione si era rivelata esatta: in soli 6 giorni il numero dei risultati restituiti da Google cercando il termine Veltrusconi era cresciuto da 686 a 21600, con un tasso percentuale di crescita del 3500%.

Oggi, 27 gennaio 2008, a due mesi dalla prima ricerca, abbiamo ripetuto ancora l'esperimento e Google ci ha restituito 9560 risultati (in calo dunque rispetto al 29 novembre).

Senza entrare in discussioni eccessivamente tecniche sui motori di ricerca e sull'algoritmo di indicizzazione di google, ci limitiamo a sottolineare che se Google ci restituisce 9560 risultati per una ricerca NON vuol dire che su internet siano state pubblicate esattamente 9560 pagine web che trattano di quell'argomento.

Google, ad esempio, potrebbe non aver ancora indicizzato alcuni documenti. Inoltre Google restituisce solo due risultati per ogni dominio web, per cui se in un sito ci sono 1000 pagine web che trattano di un determinato argomento, Google ci indicherà (almeno che non andiamo a modificare le preferenze di Google stesso) solo le due pagine che attraverso l'algoritmo di indicizzazione risultato essere le più rilevanti per la nostra chiave di ricerca.

Ciò non toglie che con Google possiamo "tastare il polso" agli eventi e nel nostro caso possiamo dedurre che l'interesse del web per "Veltrusconi" sta scemando.

Sembra che "Veltrusconi" si stia lentamente spegnendo e francamente non ci dispiace affatto...

Primarie USA: Obama stravince in South Carolina

27-01-2008 @ 04:02,Politica Estera,Admin,Commenti (0)

Barack Obama ha vinto con 15 punti di vantaggio su Hillary Clinton le primarie democratiche in South Carolina.

Il grande perdente della giornata è John Edwards il quale ottiene (giocando in casa) meno del 20% dei cosensi.

In Senato si brinda e si sputa...

26-01-2008 @ 22:03,Politica Italiana,Admin,Commenti (0)

In Senato si brinda e si sputa...

Abbiamo raccontato nel post precedente delle bottiglie di champagne aperte in Senato e del tappo lanciato sui banchi del governo.

E poi dicono che gli italiano sono sempre più distanti dalla politica e dai politici...

Come potrebbe essere altrimenti dopo il festival della volgarità tenutosi ieri l'altro in Senanto, con protagonista il senatore dell’Udeur Tommaso Barbato?

Intanto guardate attentamente le foto pubblicate su Ansa.it sull'attacco di Tommaso Barbato a Nuccio Cusumano. Guardatele solo se siete maggiorenni, perchè vengono censurate immagini meno vergognose di quelle dell'attacco di Barbato a Cusumano.

Ora che avete visto le foto passiamo a raccontare i fatti.

Continua

Paghiamo i parlamentari per brindare sui banchi del senato?

25-01-2008 @ 21:37,Politica Italiana,Admin,Commenti (0)

Queste domanda la rivolgiamo a tutti gli italiani, di centrosinistra come di centrodestra.

Vi sembra giusto Pagare i parlamentari per brindare sui banchi del Senato?

I parlamentari non dovrebbero comunque rispettare il senato italiano, l'Italia e gli italiani?

A giudicare da ciò che è successo ieri in Senato sembra proprio di no sembra proprio di no!

I senatori di An Domenico Gramazio e Nino Strano, confondendo l'aula del senato con un locale notturno, aprono due bottiglie di champagne per festeggiare la caduta del Governo Prodi.

Gramazio, confondendo l'aula del senato con il set della "Febbre del sabato sera", lancia il tappo della bottiglia sui banchi del Governo.

Che ne pensate?



Governo Prodi battuto, il senato nega la fiducia

24-01-2008 @ 21:32,Politica Italiana,Admin,Commenti (0)

Cade il Governo Prodi: il Senato ha negato la fiducia al Governo con 156 sì, 161 no e un astenuto.Il presidente del Consiglio Romanp Prodi si recherà stasera al Quirinale per rimettere il mandato nelle mani del capo dello Stato.

Tre senatori (Pallaro, Pininfarina e Andreotti) non hanno partecipato alla votazione. I senatori presenti erano 319, 318 i votanti (Giuseppe Scalera, infatti si è astenuto). La maggioranza richiesta per questa votazione era di 160 voti.

Continua

Elio Mastella Vs Alessandro Sortino (Iena): Il video

23-01-2008 @ 09:53,Video Online,Admin,Commenti (0)

Questo è un video che non potete assolutamente perdevi!

E' il video di SkyTg24 in cui Elio Mastella, figlio di Clemente Mastella, risponde davanti alla villa di Ceppaloni alle domande dei giornalisti sui domiciliari alla madre Sandra Lonardo, prima difendendo a spada tratta sua madre e la sua famiglia, poi dichiarando di guadagnare 1.800 euro al mese, pur essendosi laureato a 24 anni con la lode ed infine (e questo è il momento più interessante) attaccando a sua volta la Iena Alessandro Sortino, dipendente Mediaset e figlio di Sebastiano Sortino, Commissario dell’Authority per le telecomunicazioni. Oggi il web trabocca di pagine in cui ci si chiede: Alessandro Sortino, la Iena, è un raccomandato?

Intanto trascriviamo alcuni passaggi del video (che vi consigliamo ancora di vedere):

Alessandro Sortino - Ma tu sei il figlio di Mastella...?

Elio Mastella - Sì sono "il figlio del Boss!". E allora?

Alessandro Sortino - Veramente non ho detto nulla...

Elio Mastella - No, te lo dico io chi sono... Sono un ingegnere, lavoro in Finmeccanica, prendo 1.800 euro al mese, contratto da metalmeccanico... Tu quanto guadagni?

Alessandro Sortino - Questi sono fatti miei...

Elio Mastella - No, sono fatti miei, perché mia madre è arrestata, e noi siamo in tutto il mondo! Bene, allora spulciatemi... E tuo padre?

Alessandro Sortino - Io non dipendo da mio padre

Elio Mastella - Nemmeno io

Alessandro Sortino - Ma tu hai preso casa da un ente

Elio Mastella - Non posso avere una casa? Mia madre sta agli arresti domiciliari per non aver fatto nulla! Nulla!... E io sarei il figlio del boss? Non ci sto...

Alessandro Sortino - oi contestate l’idea del partito-famiglia?

Elio Mastella - Guarda che io sono qui, ho fatto le statali, non ho studiato a New York... Voglio sapere quanto guadagni! A me fa paura...

Alessandro Sortino - Cosa, quanto guadagno?

Elio Mastella - No, quel che accade. E se tu lo dici qui, cosa fa tuo padre, fai una figura di merda. Che fa?

Alessandro Sortino - Commissario dell’Authority per le telecomunicazioni. Te l’avrà raccontato una parente vostra che ci lavora, all’Authority

Elio Mastella - Sì, ma tu per chi lavori?

Alessandro Sortino - Per molti...

Elio Mastella - No, qui, ora, per chi lavori?

Alessandro Sortino - Per Mediaset

Elio Mastella - Ahhhh... E avrà qualcosa a che fare con le Tlc o no?

Alessandro Sortino - Sono Iena da dieci anni, mio padre da due, forse il lavoro l’ho trovato io a lui...

Elio Mastella - Beh, tu hai 10mila contratti, io uno stipendio. E se quel che dici vale per me, vale anche per te

Per cocludere riportiamo il commento di Luca Telese su IlGiornale.it: «in fondo è la storia della prima volta in cui le belve catodiche si sono trovate a rispondere a domande senza rete, invece che a farle. La storia del giorno in cui le Iene trovarono le loro forche caudine a Ceppaloni».



Prodi-Sansone vuol morire con i suoi filistei

23-01-2008 @ 09:31,Politica Italiana,Admin,Commenti (0)

E' stato Bruno Tabacci a parlare di "Prodi Sansone", che preferisce morire con tutti i suoi filistei, con un ragionamento del tipo: mi avete martoriato per 20 mesi, ora prendetevi Berlusconi. Ma di morire giovane Veltroni non ne vuole sapere.

Così scrive Fabio Martini in nell'articolo "Il Pd a Prodi: devi dimetterti prima", che potete leggere stamattina su LaStampa.it.

Troverete nell'articolo un'analisi molto dettagliata della attuale situazione nel centrosinistra ed in particolare del gelo tra Romano Prodi e i vertici del PD.

Prodi non ha accettato di rassegnare le dimissioni ed è intervenuto alla camera con un discorso molto apprezzato dalla maggioranza dei deputati del centrosinistra.

Continua

Romano Prodi: Chi vuol fare cadere il governo deve farlo guardandomi negli occhi

22-01-2008 @ 10:05,Politica Italiana,Admin,Commenti (0)

Romano Prodi sulle ultime esternazioni di Clemente Mastella dice: «Chi vuol fare cadere questo governo questa coalizione che ha vinto le elezioni deve farlo guardandomi negli occhi. Assumendosi la propria responsabilità. Non con me, non con noi. Con quei milioni di italiani che ci hanno mandati a un posto di servizio. E ora sono sempre più stanchi, nonostante quel che di buono abbiamo fatto. Litighiamo tanto e da tanto tempo che non permettiamo nemmeno più di sognare. Accidenti, siamo qui non per farci servire, ma per servire chi ci permette una vita privilegiata».

L'Italia di Davide e Golia: l'Italia della'anomalia

22-01-2008 @ 09:55,Politica Italiana,Admin,Commenti (0)

L'episodio biblico più famoso riguardante Davide, personaggio biblico dell'Antico Testamento, è quello dello scontro con Golia, il gigante filisteo che terrorizzava e insolentiva gli ebrei, sfidandoli a duello. Dopo quaranta giorni Davide accettò la sfida e riuscì ad avere la meglio su Golia, tramortendolo con un sasso lanciato da una fionda e poi decapitandolo con la spada del gigante.

L'Italia dunque si conferma ancora una volta il Paese di Davide e Golia.

Come scrive oggi Massimo Giannini su Repubblica.it, nell'articolo "Il Paese dell'anomalia" (che fa rima cn Golia): «In qualunque altro Paese dell'Europa moderna una maggioranza cade in Parlamento, per una rottura politica che gli elettori capiscono, e di cui comprendono le ragioni. Solo in Italia il leader di un piccolo partito può annunciare la fine di una maggioranza politica in una conferenza stampa, e poi nel solito salotto di Porta a porta. Senza prima spiegare alle Camere le sue motivazioni, e senza rendere conto all'opinione pubblica delle sue decisioni».

Continua

Mastella: Il governo e mortoo!

22-01-2008 @ 08:56,Politica Italiana,Admin,Commenti (0)

Clemente Mastella in un'intervista al Giornale ribadisce la sua posizione spiegando che: «Il governo è morto, morto, mor-to»; da oggi l'Udeur voterà "solo contro"; L'unica via possibile «sono le elezioni anticipate».

Ed ancora: «Non tratto, non negozio, non accetto mezze misure».

"Ma il cielo è sempre più blu": un ipertesto creativo

21-01-2008 @ 17:40,Non Solo Politica,Admin,Commenti (0)

Vi proponiamo sul testo della canzone di Rino Gaetano "Ma il cielo è sempre più blu", pubblicato nell'ultimo post, un esperimento di Ipertesto Creativo.

Ogni frase della canzone è collegata ad una risorsa web senza alcun filo logico o schema precostituito.

Rino Gaetano ha composto questa canzone guardandosi intorno per strada ed è venuto fuori dal suo genio un testo bellissimo che parla di amore e di morte, di disperazione e di speranza, di politici e di contadini, di ladri e di spazzini...

Abbiamo cercato (pur non rivendicando il suo genio) di creare, a partire da quel capolavoro che è "Ma il cielo è sempre più blu", un ipertesto altrettanto ricco di riferimenti alla vita e alle persone viste da punti di vista differenti.

E' venuto fuori un ipertesto che rimanda alle indagini dell'ONU sulla povertà del mondo e a "Chi vuol esser milionario", a Berlusconi che si paragona a Napoleone e a Rocco Siffedi che sponsorizza le patatine, alle opinioni su una marca di profilattici e a Vanna Marchi...

Speriamo di riuscire a dare ad ognuno di voi uno spunto di riflessione e speriamo che vogliate condividere le vostre riflessioni con noi.

"Ma il cielo è sempre più blu" - IPERTESTO
Chi vive in baracca, chi suda il salario
chi ama l'amore e i sogni di gloria
chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria
Chi mangia una volta, chi tira al bersaglio
chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo
chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno
Chi ama la zia chi va a Porta Pia
chi trova scontato, chi come ha trovato
na na na na na na na na na
Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, uh uh...
Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo
chi gioca coi fili chi ha fatto l'indiano
chi fa il contadino, chi spazza i cortili
chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia
na na na na na na na na na
Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, uh uh...
Chi è assunto alla Zecca, chi ha fatto cilecca
chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori
chi legge la mano, chi regna sovrano
chi suda, chi lotta, chi mangia una volta
chi gli manca la casa, chi vive da solo
chi prende assai poco, chi gioca col fuoco
chi vive in Calabria, chi vive d'amore
chi ha fatto la guerra, chi prende i sessanta
chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro
na na na na na na na na na
Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu
Chi è assicurato, chi è stato multato
chi possiede ed è avuto, chi va in farmacia
chi è morto di invidia o di gelosia
chi ha torto o ragione, chi è Napoleone
chi grida "al ladro!", chi ha l'antifurto
chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri
chi reagisce d'istinto, chi ha perso, chi ha vinto
chi mangia una volta, chi vuole l'aumento
chi cambia la barca felice e contento
chi come ha trovato, chi tutto sommato
Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo
chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo
chi è stato multato, chi odia i terroni
chi canta Prévert, chi copia Baglioni
chi fa il contadino, chi ha fatto la spia
chi è morto di invidia o di gelosiachi legge la mano, chi vende amuleti
chi scrive poesie, chi tira le reti
chi mangia patate, chi beve un bicchiere
chi solo ogni tanto, chi tutte le sere
na na na na na na na na na
Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, uh uh...



CuffaroDimettiti.org online tra pochi giorni

21-01-2008 @ 11:28,Politica e Web,Admin,Commenti (0)

A partire dai prossimi giorni sarà attivo il sito www.cuffarodimettiti.org, tramite cui i cittadini potranno sottoscrivere una petizione per le dimissioni del Presidente della Regione Sicilia.

Da domani inoltre la Sicilia sarà invasa di manifesti di Rifondazione comunista contro il governatore.

Qui ricordiamo che seppure il tribunale di Palermo ha stralciato l’ipotesi di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, comunque, come spiegato dal procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, ha riconosciuto per Cuffarorapporti e favori con singoli esponenti dell’organizzazione mafiosa.

Continua

Primarie USA: in Nevada vince ancora la Clinton

21-01-2008 @ 10:28,Politica Estera,Admin,Commenti (0)

In Nevada tra i candidati democratici alle primarie, Clinton ha vinto davanti a Barack Obama.

Clinton ha distaccato di 6 punti (51 a 45%) Barack Obama al quale però va un delegato in più secondo un particolare sistema dello Stato

Terzo, con un risultato deludente, Edwards.

Primarie USA: in South Carolina vince McCain, in Nevada Romney

21-01-2008 @ 10:26,Politica Estera,Admin,Commenti (0)

Il senatore dell'Arizona John McCain ha vinto le primarie repubblicane in South Carolina.

Secondo Huckabee che non rinuncia.

Thompson, terzo, annuncia il ritiro dopo il deludente risultato.

In Nevada vittoria come da pronostico per l'ex governatore del Massachusetts Mitt Romney, davanti a Paul e John McCain.


Veltroni e il PD da solo al voto: i commenti

21-01-2008 @ 10:22,Partito Democratico,Admin,Commenti (0)

ANGIUS: VELTRONI SEGNA FINE CENTROSINISTRA
Il vice presidente del Senato ed esponente del Partito socialista, Gavino Angius afferma a più riprese che:
«Le dichiarazioni di Veltroni segnano la fine del centrosinistra».
«I socialisti chiedono una verifica immediata di maggioranza per un nuovo programma e un nuovo governo. Questo va fatto con estrema urgenza. Prodi non caschi nelle trappole preparate al Senato dal Partito democratico. E' necessario evitare il voto sulla mozione di sfiducia al ministro dell'Ambiente. Per quanto ci riguarda confermiamo che consideriamo irricevibile la bozza Bianco sulla legge elettorale».
«Quanto alle prossime elezioni politiche, quando ci saranno, se il Pd corre da solo si sappia che quale che sia la legge elettorale il Partito socialista sarà presente con un proprio simbolo e con i propri candidati. Non si illudano Veltroni e gli altri dirigenti del Pd di cooptare nel Pd i socialisti».

GIORDANO: BENE SFIDA VELTRONI MA SERVE RIFORMA
Il segretario del Prc Franco Giordano in un'intervista a "La Stampa" dichiara che Rifondazione comunista raccoglie di buon grado la sfida di Veltroni, che annuncia l'intenzione del Pd di correre da solo alle prossime elezioni, perché questa sarà uno stimolo «a creare più rapidamente un soggetto unitario a sinistra».

Continua

Sondaggio di Repubblica: cala la fiducia verso il governo Prodi

21-01-2008 @ 10:02,Politica Italiana,Admin,Commenti (0)

Il caso Mastellopoli provoca un calo di fiducia nell'esecutivo e nel premier: sono i risultati di un sondaggio Ipr Marketing pubblicati su Repubblica.it.

I dati del sondaggio realizzato per Repubblica.it, parlano chiaro: se il 15 gennaio il sondaggio vedeva la fiducia in Romano Prodi al 45% (stazionario rispetto a dicembre), il 18 (a caso Mastella esploso), si scendeva al 42%. In aumento la sfiducia dal 51% al 55%.

Anche il governo registra un calo. A dicembre era al 34%, prima del caso Mastella era arrivato al 36%. Dopo al 31%. In sintesi una fase pre e post dimissioni che hanno minato la ripresa di consensi intorno al premier e all'esecutivo.

In merito alla fiducia ai partiti politici il sondaggio di Repubblica.it rivela che il Partito democratico si piazza al primo posto con un aumento, rispetto a dicembre, di due punti percentuali.

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Pecoraro Scanio: Non mi dimetto per accuse ingiuste

21-01-2008 @ 09:42,Politica Italiana,Admin,Commenti (0)

Il ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio replica con veemenza alle accuse che gli sono piovute addosso in merito alla tragedia della immondiazia in Campania: «Abbiamo colpito interessi così forti che ce la vogliono far pagare. Dell'emergenza rifiuti non gli importa niente: è la testa di Prodi che vogliono» e avverte che «Siamo al momento della verità. I tempi sono stretti ma ormai la situazione non è più rimediabile. Il presidente del consiglio dovrà fare tutte le sue verifiche per trarre le conclusioni».

Pecoraro Scanio attacca Dini e altri alleati: «E' assurdo che esponenti del centrosinistra vadano appresso alla propaganda berlusconiana associandosi all'opposizione» e chiede il sostegno di Prodi: «Ha sempre condiviso tutto quello che ho fatto. E' l'unico che può riprendere in mano la situazione e verificare se c'è ancora una maggioranza».

Continua

"Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano - Il testo

20-01-2008 @ 15:17,Testi Canzoni,Admin,Commenti (0)

Tra le varie canzoni candidate dai nostri lettori come inno del Partito Democratico c'è "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano. Probabilmente non è la canzone adatta a diventare l'inno del PD, ma è un testo troppo interessante per non essere pubblicato dal nostro sito web.

Stavamo solo aspettando il momento giusto...

21 Gennaio 2008: quale momento migliore di questo? Stiamo vivendo giorni di degrado assoluto della politica nazionale ed internazionale, con Mastella "perseguitato" dalla magistratuta, Bassolino "sommerso" dai rifiuti, Cuffaro che prende 5 anni e (ha sostenuto qualche "malizioso") festeggia, Hillary Clinton che vince perché piange, Sarkosy che si fa fotografare in jeans ascellari e regala a Carla Bruni lo stesso anello di Cecilià...

Non può esistere momento miglore di questo per pubblicare il testo della canzone "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano e dedicarlo a tutti gli italiani (ma non solo, ci sarebbero anche i francesi, gli americani, i russi...).

Testo del brano "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano
Singolo 45 giri (1975)




"Con Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano
Chi vive in baracca, chi suda il salario
chi ama l'amore e i sogni di gloria
chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria
Chi mangia una volta, chi tira al bersaglio
chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo
chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno
Chi ama la zia chi va a Porta Pia
chi trova scontato, chi come ha trovato
na na na na na na na na na
Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, uh uh...
Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo
chi gioca coi fili chi ha fatto l'indiano
chi fa il contadino, chi spazza i cortili
chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia
na na na na na na na na na
Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, uh uh...
Chi è assunto alla Zecca, chi ha fatto cilecca
chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori
chi legge la mano, chi regna sovrano
chi suda, chi lotta, chi mangia una volta
chi gli manca la casa, chi vive da solo
chi prende assai poco, chi gioca col fuoco
chi vive in Calabria, chi vive d'amore
chi ha fatto la guerra, chi prende i sessanta
chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro
na na na na na na na na na
Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu
Chi è assicurato, chi è stato multato
chi possiede ed è avuto, chi va in farmacia
chi è morto di invidia o di gelosia
chi ha torto o ragione,chi è Napoleone
chi grida "al ladro!", chi ha l'antifurto
chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri
chi reagisce d'istinto, chi ha perso, chi ha vinto
chi mangia una volta,chi vuole l'aumento
chi cambia la barca felice e contento
chi come ha trovato,chi tutto sommato
chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo
chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo
chi è stato multato, chi odia i terroni
chi canta Prévert, chi copia Baglioni
chi fa il contadino, chi ha fatto la spia
chi è morto d'invidia o di gelosia
chi legge la mano, chi vende amuleti
chi scrive poesie, chi tira le reti
chi mangia patate, chi beve un bicchiere
chi solo ogni tanto, chi tutte le sere
na na na na na na na na na
Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,
ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, uh uh...



Walter Veltroni: Il PD al voto da solo

19-01-2008 @ 17:37,Walter Veltroni,Admin,Commenti (0)

Dal palco del convegno 'Liberta' Eguale' ad Orvieto il leader del Partito Democratico Walter Veltroni dichiara che «Con qualsiasi sistema elettorale il Pd correrà da solo».

Il sindaco di Roma mette in chiaro le scelte future del Pd: «Quale che sia il sistema elettorale alle elezioni correremo da soli dice».

Una scelta netta che Walter Veltroni chiede anche a Silvio Berlusconi: «Abbia lo stesso coraggio e dica quello che ho detto io: quale che sia la legge elettorale andrà alle elezioni da sola».

Poi invita Berlusconi a riconoscere che «Con l'Udc, An e la Lega ci sono delle differenze e abbia il coraggio di dire che, quale che sia la legge elettorale, Forza Italia andrà ad elezioni da sola».

Continua

Il video di Veltroni che negava di volersi candidare alla presidenza

19-01-2008 @ 16:39,Video Online,Admin,Commenti (0)

Oggi pubblichiamo un vecchio video di un'intervento di Walter Veltroni a "Che tempo che fa" di Fazio.

Nel video Walter Veltroni negava che in futuro si sarebbe potuto candidare alla presidenza del Consiglio.

Il video è stato pubblicato su YouTube dallo staff di Beppe Grillo: secondo loro dimostra che anche Walter Veltroni è un politico poco attendibile.

La stessa opinione viene espressa i quasi tutti i commenti al video lasciati dagli utenti di YouTube.

Molti si domanderanno: ma pubblicare un video in cui Walter Veltroni dice cose che poi saranno smentite dai fatti non è un autogol per un sito Pro-Veltroni che si chiama VeltroniPresidente.it?

A costoro rispondiamo invitandoli a rileggere uno dei primi post di questo sito web: "Walter Veltroni Presidente non sarà MAI un sito di propaganda politica".

In quel post si spiega che VeltroniPresidente.it è un sito che vuole raccontare la verità e non solo le notizie che giovano all'immagine di Walter Veltroni. Solo raccontando la verità sulla politica e sui politici si possono aiutare gli elettori a fare delle scelte consapevoli. Secondo noi la verità su Walter Veltroni, sulla storia politica e personale di Walter Veltroni, nel complesso dimostra che Walter Veltroni è il miglior Presidente del Consiglio al quale oggi gli italiani possano aspirare.

In particolare, facendo riferimento al video che pubblichiamo in questo post, la verità è questa: Walter Veltroni afferma che dopo il secondo incarico da Sindaco di Roma lascierà la politica. Ormani sappiamo per certo che non sarà così e ne siamo felici, ma non troviamo il fatto in se scandaloso come appare allo staff e ai seguaci di Beppe Grillo. Riteniamo invece che sia leggittimo (se non addirittura auspicabile) poter cambiare idea, anche sul proprio futuro professionale, come nel caso di Walter Veltroni.

Se poi Veltroni avesse già in mente il proprio progetto politico e stesse solo nascondendo le carte, anche in questo caso non ne saremmo turbati: si tratterebbe di semplice strategia politica.

E voi, che ne pensate?





Le dimissioni di Clemente Mastella: il video

19-01-2008 @ 13:49,Video Online,Admin,Commenti (0)

Vi proponiamo il video più visto su youtube ieri ed oggi: si tratta del video delle dimissioni di Clemente Mastella pubblicato dallo staff del team di Beppe Grillo.





Il testo di "Bella Ciao". La diffusione, le versioni, le incisioni della canzone

18-01-2008 @ 18:09,Testi Canzoni,Admin,Commenti (0)

Qualche nostro lettore ci ha ironicamente indicato "Bella Ciao" come Inno del Partito Democratico.

Abbiamo deciso (altrettanto ironicamente) di raccogliere la provocazione e pubblicare sul sito il testo di "Bella Ciao", insieme ad alcune informazioni su "Bella Ciao" raccolte su Wikipedia.

Informazioni sulla canzone "Bella Ciao":
- Origine della canzone "Bella Ciao"
- Diffusione della canzone "Bella Ciao"
- Altre versioni della canzone "Bella Ciao"
- Alcune incisioni notevoli della canzone "Bella Ciao"
- Testo della canzone "Bella Ciao"


Origine della canzone "Bella Ciao"
"Bella Ciao" è una canzone popolare cantata dai simpatizzanti del movimento partigiano italiano, durante la Resistenza, in piena seconda guerra mondiale, quando si combatteva contro le truppe fasciste e naziste. La circolazione di "Bella ciao" durante la Resistenza è documentata e sembra circoscritta soprattutto in Emilia, fra l'appennino bolognese e le zone della Repubblica partigiana di Montefiorino (sull'appennino modenese, dove si dice che fu composta da un anonimo medico partigiano).

La musica, di autore sconosciuto, viene fatta risalire alla melodia di un canto ottocentesco delle mondine padane, con influenze di altri canti come "Fior di tomba" e "Picchia picchia la porticella".

Bella Caio
Alla mattina appena alzata, o bella ciao, bella ciao
Bella ciao ciao ciao, alla mattina appena alzata,
devo andare a lavorar..!




Canto delle mondine alla base di Bella ciao
A lavorare laggiù in risaia, o bella ciao, bella ciao
Bella ciao ciao ciao! A lavorare laggiù in risaia
Sotto il sol che picchia giù!



In questo contesto si nota come l'espressione "bella ciao" indichi la giovinezza che si perde e sfiorisce nel lavoro.

Continua

Bella Ciao: il testo e la storia della canzone

18-01-2008 @ 17:39,Testi Canzoni,Admin,Commenti (0)

Qualche nostro lettore ci ha ironicamente indicato "Bella Ciao" come Inno del Partito Democratico.

Abbiamo deciso (altrettanto ironicamente) di raccogliere la provocazione e pubblicare sul sito il testo di "Bella Ciao", insieme ad alcune informazioni su "Bella Ciao" raccolte su Wikipedia.

Informazioni sulla canzone "Bella Ciao":
- Origine della canzone "Bella Ciao"
- Diffusione della canzone "Bella Ciao"
- Altre versioni della canzone "Bella Ciao"
- Alcune incisioni notevoli della canzone "Bella Ciao"
- Testo della canzone "Bella Ciao"

Origine della canzone "Bella Ciao"
"Bella Ciao" è una canzone popolare cantata dai simpatizzanti del movimento partigiano italiano, durante la Resistenza, in piena seconda guerra mondiale, quando si combatteva contro le truppe fasciste e naziste. La circolazione di "Bella ciao" durante la Resistenza è documentata e sembra circoscritta soprattutto in Emilia, fra l'appennino bolognese e le zone della Repubblica partigiana di Montefiorino (sull'appennino modenese, dove si dice che fu composta da un anonimo medico partigiano).

La musica, di autore sconosciuto, viene fatta risalire alla melodia di un canto ottocentesco delle mondine padane, con influenze di altri canti come "Fior di tomba" e "Picchia picchia la porticella".


Alla mattina appena alzata, o bella ciao, bella ciao
Bella ciao ciao ciao, alla mattina appena alzata,
devo andare a lavorar..!




A lavorare laggiù in risaia, o bella ciao, bella ciao
Bella ciao ciao ciao! A lavorare laggiù in risaia
Sotto il sol che picchia giù!


(Probabile testo originale del canto delle mondine alla base di "Bella ciao")

In questo contesto si nota come l'espressione "bella ciao" indichi la giovinezza che si perde e sfiorisce nel lavoro.

Continua

Accettate le dimissioni di Clemente Mastella

17-01-2008 @ 16:02,Politica Italiana,Admin,Commenti (0)

Il Presidente della Repubblica Napolitano ha firmato il decreto con cui si accettano le dimissioni di Clemente Mastella da ministro della Giustizia.

Con lo stesso atto si affida l'interim del dicastero al presidente del Consiglio Romano Prodi.

Clemente Mastella conferma le dimissioni

17-01-2008 @ 15:59,Politica Italiana,Admin,Commenti (0)

Clemente Mastella conferma le dimissioni da ministro della Giustiziaper la mia dignità, per la mia onorabilità, perché non voglio sentirmi della casta») all'indomani dell'ordinanza del gip di Santa Maria Capua Vetere che ha portato agli arresti domiciliari sua moglie, Sandra Lonardo Mastella, ed altri esponenti campani dell'Udeur.

L'omai ex Guardasigilli Mastella assicura comunque l'appoggio esterno dell'Udeur al governo a condizioni ben precise («saremo esigenti, non come prima, accettando compromessi»).

Durante la sua conferenza stampa a Benevento Clemente Mastella sembra anche voler fare un passo indietro rispetto alle dichiarazioni rese ieri alla Camera, invitando (a modo suo...) gli italiani ad avere fiducia nella magistratura («ma di quella seria, non di quei Gip che prima arrestano, e poi dichiarano la propria incompetenza territoriale»).

Continua

"Svegliami" dei CCCP - Il testo

17-01-2008 @ 11:47,Testi Canzoni,Admin,Commenti (4)

Oggi pubblichiamo il testo di una canzone del 1989 CCCP che nessuno dei nostri lettori ha proposto come inno del Partito Democratico, ma che nei giorni della tragedia della politica e del consumismo che sta andando in scena nella bellissima città di Napoli e in tutta la Campania, con protagonista la spazzatura, ci fornisce un importante argomento di discussione: la canzone è "Svegliami" dei CCCP.

Venta'anni fa (era il 1989) Giovanni Lindo Ferretti, leader dei CCCP, componeva questa canzone che parla di "questa razza umana che adora gli orologi e non conosce il tempo", che consuma, consuma, consuma...

La tragedia della spazzatura napoletana è soprattutto una tragedia politica, ma la terra ci sta dicendo che adesso è troppo: "ha conati di vomito la terra".

La terra ci sta dicendo che obbiamo consumare meno, dobbiamo "svegliarci".


Il testo di "Svegliami" dei CCCP

Testo del brano "Svegliami" di CCCP
Dall'album Canzoni, preghiere e danze del II millennio (1989)



"Svegliami" dei CCCP
Svegliami

(perizia psichiatrica nazionalpopolare)

Sezionatori d'anime giocano con il bisturi
Maggioranze boriose cercano furbi e stupidi
Sobillano i malvagi aizzano i violenti
E gli invidiosi indispongono

Intanto Paolo VI non c'è più
E' morto Berlinguer
Qualcuno ha l'AIDS
Qualcuno il PRE
Qualcuno è POST senza essere mai stato niente

Niente!

Cerco le qualità che non rendono
In questa razza umana
Che adora gli orologi
E non conosce il tempo

Cerco le qualità che non valgono
In questa età di mezzo

Ha conati di vomito la terra
E si stravolge il cielo con le stelle
E non c'è modo di fuggire
E non c'è modo di fuggire mai
Mai!

Svegliami svegliami svegliami...

Io sono perso sono confuso
Tu fammi posto allarga le braccia
Dedicami la tua notte
La notte successiva
E un'altra ancora
Dedicami i tuoi giorni
Dedicami le tue notti
Oggi domani ancora
Stringimi forte coprimi avvolgimi
Di caldo fiato scaldami di saliva rinfrescami
Vorrei morire oraaa!

Intanto Paolo VI non c'è più
E' morto Berlinguer
Qualcuno ha l'AIDS
Qualcuno il PRE
Qualcuno è POST senza essere mai stato niente

E trema e vomita la terra
Si capovolge il cielo con le stelle
E non c'è modo di fuggire
E non c'è modo di fuggire mai mai

Svegliami svegliami svegliami...

Vieni vieni vieni vieni (E trema e vomita la terra)
Vieni vieni vieni vieni (Si capovolge il cielo con le stelle)
Vieni vieni vieni vieni (Arde di sete e vomita la terra)
Vieni vieni vieni vieni



Barack Obama spacca il "black caucus"

17-01-2008 @ 10:46,Politica Estera,Admin,Commenti (0)

Barack Obama spacca il "black caucus"

Oltre un terzo degli appartenenti al gruppo dei deputati afroamericani ("black caucus", "congresso nero") non ha dato il suo sostegno al senatore Barack Obama che potrebbe diventare il primo presidente nero della storia americana, preferendo puntare su Hillary Clinton o John Edwards.

Questa scelta rischia di metterli in contrasto con i loro stessi elettori, dal momento che i sondaggi mostrano come l'elettorato afroamericano sia stia spostando verso il senatore dell'Illinois.

Mastellopoli: i maggiori indagati

16-01-2008 @ 21:22,Politica Italiana,Admin,Commenti (0)

Sono una trentina le persone coinvolte nell'inchiesta culminata negli arresti domiciliari a Sandra Lonardo Mastella, moglie di Clemente Mastella.

I carabinieri hanno eseguito oggi decine di ordinanze di custodia: tra i destinatari vi sarebbero gli assessori regionali dell'Udeur Nocera e Abbamonte; il sindaco di Benevento Pepe, e i consiglieri regionali Errico, capogruppo dell'Udeur, e Ferraro. Nell'ambito dell'inchiesta è stato sospeso il prefetto di Benevento, Urbano.

Anche lo stesso ministro della Giustizia Mastella è indagato nell' ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Santa Maria Capua Vetere. Clemente Mastella risulta indagato, in concorso con il consuocero Carlo Camilleri e gli assessori dell'Udeur Nocera ed Abbamonte, per concorso in concussione ai danni del governatore della Campania, Bassolino. Avrebbero costretto Bassolino ad assicurare la nomina a commissario dell'Asi di Benevento di una persona «liberamente designata da Mastella».

Willer Bordon si dimette da Senatore

16-01-2008 @ 20:11,Politica Italiana,Admin,Commenti (0)

Willer Bordon ha mantenuto la parola e oggi ha consegnato al presidente del Senato una lettera di dimissioni da Senatore della Repubblica.

Bordon spiega nella lettera, consegnata a Marini, che il suo non è un atto di rassegnazione nè aventiniano ma «di testimonianza di chi sente il dovere di difendere le istituzioni dalla deriva di sfiducia che investe la politica».

Willer Bordon, nei giorni scorsi, aveva preannunciato le dimissioni e dichiarato che in futuro si sarebbe occupato di giornalismo politico o avrebbe provato a girare Roma in camper per prepararsi alla candidatura come Sindaco della Capitale.



"Niente Paura" di Luciano Ligabue - Il testo

16-01-2008 @ 12:07,Testi Canzoni,Admin,Commenti (0)

Oggi pubblichiamo il testo della canzone "Niente Paura" di Luciano Ligabue, proposta da Mario come inno del Partito Democratico.

Il testo di "Niente Paura" di Luciano Ligabue

Testo del brano "Niente Paura" di Luciano Ligabue
Dall'album Primo Tempo (2007)



"Niente Paura" di Luciano Ligabue
A parte che gli anni passano per non ripassare più
e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu
ed anche le donne passano qualcuna anche per di qua
qualcuna ci ha messo un minuto
qualcuna è partita ma non se ne va

Niente paura, niente paura
Niente paura, ci pensa la vita mi han detto così...
Niente paura, niente paura
Niente paura, si vede la luna perfino da qui.

A parte che ho ancora il vomito per quello che riescono a dire
Non so se son peggio le balle oppure le facce che riescono a fare.
A parte che i sogni passano se uno li fa passare
alcuni li hai sempre difesi altri hai dovuto vederli finire

Niente paura, niente paura
Niente paura, ci pensa la vita mi han detto così...
Niente paura, niente paura
Niente paura, si vede la luna perfino da qui.

Tira sempre un vento che non cambia niente
mentre cambia tutto sembra aria di tempesta.
Senti un po' che vento forse cambia niente
certo cambia tutto sembra aria bella fresca.

A parte che i tempi stringono e tu li vorresti allargare
e intanto si allarga la nebbia e avresti potuto vivere al mare.
Ed anche le stelle cadono alcune sia fuori che dentro
per un desiderio che esprimi te ne rimangono fuori altri cento.

Niente paura, niente paura
Niente paura, ci pensa la vita mi han detto così...
Niente paura, niente paura
Niente paura, si vede la luna perfino da qui.

Niente paura, niente paura.



Primarie USA: in Michigan trionfa Romney

16-01-2008 @ 10:29,Politica Estera,Admin,Commenti (0)

L'ex governatore del Massachusetts Mitt Romney ha vinto con ampio vantaggio le primarie repubblicane nel Michigan.

La sua vittoria riapre la gara per la nomination repubblicana in vista delle elezioni presidenziali Usa del 4 novembre.

Sul fronte democratico, Hillary Clinton ha vinto senza rivali. Obama e Edwards avevano ritirato il nome dalle schede lasciando ai democratici la scelta tra la Clinton e "uncomitte", cioe' un voto neutrale.


La Costituzione italiana: Disposizioni Transitorie e Finali

15-01-2008 @ 20:47,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

Disposizioni Transitorie e Finali
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


I

Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6.

XI

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.


ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell’Assemblea Costituente :

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

DE GASPERI ALCIDE



La Costituzione italiana: Parte II - Ordinamento della Repubblica - Garanzie Costituzionali - La Corte Costituzionale

15-01-2008 @ 13:41,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

Garanzie Costituzionali - La Corte Costituzionale
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I
La Corte Costituzionale


Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.


Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.



La Costituzione italiana: Parte II - Ordinamento della Repubblica - Le Regioni, Le Provincie, I Comuni

14-01-2008 @ 13:17,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

Le Regioni, Le Provincie, I Comuni
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI


Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 129.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 130.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d’Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.



La Costituzione italiana: Parte II - Ordinamento della Repubblica - La Magistratura - Norme sulla Giurisdizione

13-01-2008 @ 13:15,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

La Magistratura - Norme sulla Giurisdizione
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

Sezione II
Norme sulla Giurisdizione


Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.




La Costituzione italiana: Parte II - Ordinamento della Repubblica - La Magistratura - Ordinamento Giurisdizionale

12-01-2008 @ 13:12,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

La Magistratura - Ordinamento Giurisdizionale
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

Sezione I
Ordinamento Giurisdizionale


Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.




La Costituzione italiana: Parte II - Ordinamento della Repubblica - Il Governo - La Pubblica Amministrazione

11-01-2008 @ 13:11,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

Il Governo - La Pubblica Amministrazione
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO III
IL GOVERNO

Sezione II
La Pubblica Amministrazione


Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO III
IL GOVERNO

Sezione III
Gli Organi Ausiliari


Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.



La Costituzione italiana: Parte II - Ordinamento della Repubblica - Il Governo - Il Consiglio dei Ministri

10-01-2008 @ 12:40,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

Il Governo - Il Consiglio dei Ministri

TITOLO III
IL GOVERNO

Sezione I
Il Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

I PRESIDENTI

LA COSTITUZIONE

ATTIVITA' DEL CAPO DELLO STATO

GLI UFFICI

LE ONORIFICENZE


Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.



La Costituzione italiana: Parte II - Ordinamento della Repubblica - Il Presidente della Repubblica

09-01-2008 @ 12:36,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

Il Presidente della Repubblica
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.



La Costituzione italiana: Parte II - Ordinamento della Repubblica - Il Parlamento - La formazione delle Leggi

08-01-2008 @ 12:34,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

Il Parlamento - La formazione delle Leggi
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

Sezione II
La formazione delle Leggi


Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.



Primarie USA: Hillary Clinton vince in New Hampshire

08-01-2008 @ 11:05,Politica Estera,Admin,Commenti (0)

Sbriciolando tutti i pronostici della vigilia, ieri sera Hillary Clinton ha vinto a sorpresa le primarie del New Hampshire.

Sondaggisti e commentatori tv l'hanno subito ribattezzata "la vittoria da effetto lacrime", forse per coprire il flop clamoroso di sondaggi completamente sbagliati.

L’ex first lady Hillary Clinton ha vinto con il 39% dei suffragi, contro il 37 di Obama, il 17% di John Edwards e il 5 % di Bill Richardson. Alla vigilia alcuni sondaggi davano Obama in vantaggio di ben 12 punti percentuali.

Sul fronte repubblicano vince John McCain, 71 anni, eroe del Vietnam, che col 37% dei voti stacca di ben 5 punti Mitt Romney.

Continua

La Costituzione italiana: Parte II - Ordinamento della Repubblica - Il Parlamento - Le Camere

07-01-2008 @ 12:28,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

Il Parlamento - Le Camere
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

Sezione I
Le Camere


Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.



La Costituzione italiana: Parte I - Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti politici

06-01-2008 @ 12:25,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti politici
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI


Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.



La Costituzione italiana: Parte I - Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti economici

05-01-2008 @ 12:18,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti economici
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI


Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.



La Costituzione italiana: Parte I - Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti etico-sociali

04-01-2008 @ 12:00,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (1)

Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti etico-sociali
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI


Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.



Primarie USA: in Iwoa trionfa Obama

04-01-2008 @ 10:58,Politica Estera,Admin,Commenti (0)

La corsa per la Casa Bianca tra i candidati democratici si è aperta con la vittoria in Iowa di Barack Obama. Il giovane senatore nero ha battuto John Edwards e Hillary Clinton, e ha scandito il suo programma: «Il tempo del cambiamento è arrivato: sarò il presidente che riporterà a casa i soldati dall'Iraq, che garantirà la sanità a tutti gli americani e metterà fine ai regali fiscali alle grandi multinazionali».

Obama ha ottenuto un risultato strepitoso conquistando il 37,6 per cento dei consensi degli elettori che si sono reacati ai caucus, assemblee in cui si riunisce e si discute prima di contarsi, mentre Edwards e Clinton sono finiti quasi alla pari (29,8 a 29,5).

Nella sfida tra i candidati repubblicani ha prevalso nettamente l'ex governatore dell'Arkansas Mike Huckabee che con il 34 per cento ha staccato il mormone Mitt Romney (25 per cento) e umiliato l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani, finito soltanto sesto con un misero 4 per cento.

Continua

La Costituzione italiana: Parte I - Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti civili

03-01-2008 @ 12:00,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti civili
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I
RAPPORTI CIVILI


Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.



La Costituzione italiana: Principi Fondamentali

02-01-2008 @ 12:00,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

Dopo aver pubblicato nel post precedente il testo completo della Costituzione italiana, passiamo a pubblicare in una serie di post successivi, le varie parti dalle quali è composta la Costituzione italiana.

La Costituzione italiana
- PRINCIPI FONDAMENTALI


- PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I - RAPPORTI CIVILI

TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI

TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI

TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI


- PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I - IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere
Sezione II - La formazione delle leggi

TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

TITOLO III - IL GOVERNO
Sezione I - Il Consiglio dei ministri
Sezione II - La Pubblica Amministrazione
Sezione III - Gli organi ausiliari

TITOLO IV - LA MAGISTRATURA
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
Sezione II - Norme sulla giurisdizione

TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Costituzionale
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali


- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Iniziamo con i Principi fondamentali della Costituzione italiana.

La Costituzione italiana: Principi Fondamentali
Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.





La costituzione italiana compie sessant'anni: 1948-2008

01-01-2008 @ 00:01,Costutuzione Italiana,Admin,Commenti (0)

2008: La costituzione italiana compie sessant'anni!

Pubblichiamo qui il testo completo della Costituzione italiana.

Con la Costituzione italiana inizia il nuovo anno di VeltroniPresidente.it.

Vi ringraziamo per i numerosi attestati di stima ricevuti nel 2007, vi auguriamo tutto il meglio per il 2008 e vi suggeriamo, tra i propositi per il nuovo anno, di aggiungerne uno facile facile da realizzare: rileggere la Costituzione italiana.

Per non dimenticare che: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro"...

Continua

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