Bonus Incapienti - Circolare Bonus Incapienti
Attraverso l'analisi delle statistiche di accesso al nostro sito web, abbiamo riscontrato che molti utenti arrivavano a leggere il post "Dizionario di Politichese: Incapiente = Povero" cercando su Google frase "Circolare Bonus Incapienti".
Ci siamo così accorti che non sono disponibile online molte risorse sui "Bonus agli incapienti".
Abbiamo così pensato di rendere un utile servizio a chi è in cerca di informazioni sul bonus agli incapienti pubblicando la "Circolare Bonus Incapiente" che abbiamo trovato sul sito della CGIL-LAZIO.
Potete anche scaricare la Circolare Bonus Incapiente Cgil-Lazio in Pdf.
Testo della Circolare Bonus Incapiente
Circolare Bonus Incapiente
Roma, 5 dicembre 2007
Circ. Spi n. 124
Circ. INCA n. 225
OGGETTO: Bonus incapienti; decreto legge 159/2007 convertito con la legge 222/2007; decreto ministeriale del 8 Novembre 2007.
A favore dei titolari di reddito da lavoro e da pensione la cui impostanetta dovuta nel 2006 risulti pari a zero, è attribuita una somma di 150 euro "quale rimborso forfettario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all’erario".
Tale somma è riconosciuta anche per ciascun familiare a carico.
L’articolo 44 del decreto legge n°159, il decreto fiscale collegato alla finanziaria, convertito con modifiche dalla legge n° 222/2007, ha previsto per i soggetti che nell’anno di imposta 2006 risultino incapienti, un beneficio fiscale (bonus di seguito nel testo) di 150 euro; tale somma spetta anche per ogni familiare eventualmente a carico.
L’obiettivo della norma è quella di tutelare con risorse che provengonodal fisco anche coloro i quali, hanno diritto a detrazioni di importo più elevato dell’imposta lorda, e non trarrebbero quindi benefici da ulterioriaumenti delle detrazioni.
Quindi il beneficio tutela anche chi, pur avendo percepito redditi medio alti (non superiori a 50.000 euro) con ilconcorso delle deduzioni e delle detrazioni spettanti risulti incapiente nell’anno 2006.
L’articolo 44, all’ultimo comma demandava ad un successivo decreto l’individuazione delle categorie degli aventi diritto e le modalità di erogazione.
Il decreto è stato pubblicato il 29 novembre sulla GU n°278, subito dopo la conversione in legge da parte del Parlamento.
Soggetti beneficiari e condizioni
L’articolo uno del decreto ministeriale si occupa di definire la platea degli aventi diritto al beneficio.
Il bonus "spetta ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle personefisiche residenti in Italia per i quali nell’anno 2006 l’imposta netta risultapari a zero" purché, per lo stesso anno, il reddito complessivo non superi euro 50.000.
La legge fa riferimento ai soggetti passivi Irpef, ovvero a tutti coloro che percepiscono redditi assoggettabili all’Irpef.
Questa definizione esclude da sé tutti i percettori di trattamenti non assoggettabili Irpef, quali per esempio pensioni di invalidità civile, rendite Inail, assegni sociali.
Non sono ovviamente soggetti passivi Irpef nemmeno coloro che nel 2006 erano disoccupati (senza assegno), se non possedevano redditi di diversa natura.
Nello specifico, la legge chiarisce le tipologie di reddito che fanno nascere il diritto al bonus.
Alla formazione del reddito 2006 devono essere concorsi uno o più deiseguenti redditi come definiti dal testo unico 917/86:
1)Da lavoro dipendente;
2)Da pensione;
3)Da redditi assimilati al lavoro dipendente limitatamente alle categorie:
- soci di cooperative
- collaboratori a progetto
- sacerdoti
- lavoratori socialmente utili
- percettori di assegno di mantenimento;
4)Da lavoro autonomo o da impresa minore, anche conseguiti in forma di partecipazione.
Per i lavoratori di cui al punto 4 l’imposta netta deve essere assunta allordo delle perdite dichiarate.
Il bonus non spetta se il contribuente incapiente risulta fiscalmente acarico di altro contribuente ai sensi dell’art. 12 del TU.
In tale evenienzail bonus sarà erogato in favore del contribuente che ha il familiare acarico (se è incapiente).
Modalità di erogazione
La prima condizione per avere diritto al pagamento del bonus sulla retribuzione o sulla pensione erogata nel mese di Dicembre 2007 è quella di avere un sostituto d’imposta per lo stesso mese, compreso il caso in cui il soggetto risulti incapiente anche nell’anno 2007.
Delle somme è possibile usufruire come trasferimento monetario, nel caso gli aventi diritto continuino a risultare incapienti anche nell'anno 2007, o come minore imposta, nel caso risultino nel medesimo anno fiscalmente capienti.
In ogni caso la mancanza di un sostituto d’imposta o il mancato conguaglio da parte del proprio sostituto, consentirà di fruire del bonuscome detrazione in abbattimento dell’imposta in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2007.
Qualora l’interessato sia esonerato dallapresentazione della dichiarazione dei redditi, si potrà presentare istanza di rimborso direttamente all’agenzia delle entrate.
I soggetti destinatari elencati nel paragrafo precedente riceveranno il beneficio con tre diverse modalità secondo la propria condizione lavorativa o pensionistica.
Caso 1: soggetti che non hanno cambiato sostituto d’imposta
I soggetti che nel mese di dicembre 2007 prestano attività lavorativapresso il medesimo sostituto d’imposta che ha rilasciato la certificazione CUD 2007 redditi 2006 riceveranno il bonus direttamente sulla busta paga di Dicembre sulla base dei dati risultanti dalla predettacertificazione.
Con le stesse modalità i pensionati che percepiscono la pensione dallo stesso ente che ha rilasciato la certificazione 2007 redditi 2006 riceveranno il beneficio con la rata di Dicembre.
Per i pensionati le prime verifiche possono già essere effettuate sulle pensioni in pagamento il 1° del mese.
Caso 2: soggetti che hanno cambiato sostituto d’imposta
I soggetti che nel mese di Dicembre 2007 percepiscono redditi da lavorodipendente o da pensione erogati da sostituti d’imposta diversi rispetto a quelli che hanno rilasciato la certificazione CUD 2007 redditi 2006 devono richiedere il bonus fiscale al sostituto d’imposta che eroga gliemolumenti nel mese di dicembre 2007 presentando una autocertificazione che attesti che, con riferimento al periodo d’imposta 2006:
- L’imposta netta è stata pari a zero;
- È stata presentata la dichiarazione dei redditi ovvero il soggetto era esonerato da tale adempimento;
- Erano presenti eventuali familiari a carico (fornendo dati anagrafici e codice fiscale), specificandone la percentuale di spettanza.
Con le stesse modalità devono presentare la domanda i soggetti che nel 2006 hanno percepito redditi da lavoro da datori di lavoro che non sono sostituti d’imposta (ai sensi artt. 23 e 29 D.P.R. 600/73), purché nel mese di dicembre 2007 abbiano un sostituto d’imposta.
Caso 3: soggetti che non hanno un sostituto d’imposta nel mese di Dicembre 2007
Come abbiamo precisato per i soggetti privi di sostituto (ad esempio titolari di reddito di impresa, da lavoro autonomo, da lavoro autonomooccasionale, da lavoro domestico ecc.), il bonus potrà essere fruito in sede di dichiarazione dei redditi in abbattimento dell’imposta dovuta perl’anno 2007.
Qualora anche nell’anno 2007 l’imposta netta sia pari a zero e risultino quindi incapienti, gli interessati potranno presentare un’apposita istanza all’agenzia delle entrate.
Circolare Bonus Incapiente Cgil-Lazio in Pdf
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